PROCEDURA SEMPLIFICATA
La procedura semplificata introdotta dal Decreto MEF n. 151 del 28 Settembre 2020, anche in sostituzione della ordinaria presentata in precedenza, con la quale il Tecnico, in qualità di professionista incaricato dalla proprietà, può redigere la Dichiarazione e la Relazione Tecnica Asseverata per la definizione del calcolo del corrispettivo per la rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione, ha ridotto i tempi della sottoscrizione della convenzione integrativa di affrancazione a qualche mese, oltre ad aver ridotto anche l’importo del canone del corrispettivo di circa il 70%
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro
DECRETO 2 marzo 2018 Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
La legge sulla rigenerazione urbana, Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” è stata approvata dal Consiglio regionale e detta disposizioni ordinarie finalizzate ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, promuovere la riqualificazione di aree urbane degradate e di tessuti edilizi disorganici o incompiuti e riqualificare edifici a destinazione residenziale e non residenziale mediante interventi di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico e efficientamento energetico.
Art. 2. Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato «A» nonché quelli di cui all’articolo 4.
ALLEGATO A (di cui all’art. 2, comma 1)
INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124
LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 10
Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio.
Art. 1 Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale" e successive modifiche
Legge Regione Lazio n. 13 del 16 Aprile 2009
Art.3 Condizioni di recupero
1. Possono essere recuperati a fini abitativi e turistico ricettivi, previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge oppure ultimati come definiti dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47